Perché si è costituita la Commissione Locale del Paesaggio?
La Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la Legge n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
La finalità di detta Legge Regionale è l’adeguamento ed il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs. 42/2004, prima citato. In particolare al comma 1 dell’art. 3 della Legge Regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mentre al comma 2 del medesimo articolo si prevede che, per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1, l’autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche della commissione locale per il paesaggio.
Le condizioni ed i criteri per la costituzione della commissione locale per il paesaggio, stabiliti nelle disposizioni normative statali e regionali prima citate, sono stati ulteriormente specificati dalla D.G.R. del 01.12.2008 n. 34-10229 (e rispettivo allegato A) e successiva D.G.R. 16.12.2008 n. 58-10313.
Per garantire maggior efficacia nelle valutazioni alle quali la Commissione locale per il paesaggio è chiamata ad esprimersi e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell’attività amministrativa, la Regione si auspica che i Comuni, stante anche la loro dimensione territoriale, costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui, come espressamente richiesto anche nella legge regionale. I Comuni nel costituire queste aggregazioni dovranno verificare di appartenere al medesimo ambito di paesaggio, così come individuati dagli studi propedeutici alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio: l’appartenenza ad una medesima Comunità Montana o Comunità Collinare, la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un bacino idrografico, la presenza di particolari e riconoscibili caratteri storicoculturali-insediativi, etc..).
Per quanto sopra - nonché nella convinzione che la scelta di associarsi consenta non solo una maggiore efficienza amministrativa (si riduce il numero delle Commissioni locali per il paesaggio sul territorio) ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali – la Comunità Montana ha proposto a tutti i comuni della Valle la costituzione della Commissione Locale del Paesaggio della Valle Varaita.
Quali Comuni fanno parte del servizio associato della Commissione Locale del Paesaggio della Comunità Montana Valle Varaita?
Con la stipula della Convenzione in data 23/04/2009 si è dato avvio al servizio associato, con l’adesione dei seguenti Comuni:
- Bellino;
- Costigliole Saluzzo;
- Frassino;
- Isasca;
- Piasco;
- Valmala;
- Verzuolo;
- Cavallerleone.*
(* comune esterno al territorio della Valle Varaita)
Con Determina del Direttore Regionale nr. 311 del 22/06/2009, i Comuni prima citati sono divenuti idonei al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, avvalendosi delle competenze tecnico scientifiche della commissione locale per il paesaggio della Comunità Montana Valle Varaita.
Da chi è composta la Commissione Locale del Paesaggio della Comunità Montana Valle Varaita?
A seguito di procedura pubblica di selezione, è stata costituita la Commissione Locale composta dai seguenti membri:
- Dott. Arch. Romano BODINO (presidente).
- Dott. Arch. Mauro MARTIN
- Dott. Arch. Riccardo MONGE
- Dott. Arch. Sergio PLATANO
- Dott. Arch. Davide SELLINI
I recapiti e gli uffici?
Gli uffici di gestione del servizio associato della Commissione Locale del Paesaggio sono siti presso la sede della Comunità Montana Valle Varaita , Piazza G. Marconi 5 a Frassino.
Responsabile dell’ufficio e del procedimento è stato nominato il geom. Paolo MARCHETTI, funzionario dipendente della Comunità Montana Valle Varaita, al quale ci si può rivolgere per eventuali informazioni o chiarimenti.
Comunità Montana Valle Varaita
Commissione Locale per il Paesaggio
Piazza G. Marconi 5
12020 FRASSINO
Tel. 0175-970611
Fax 0175-970650
E-mail:
sportellounico@vallevaraita.cn.it
PEC:
suap.monviso@legalmail.it
Orario uffici:
dal lunedì al venerdì , dalle ore 9,00 alle 13,00.
Informazioni utili:
- La Commissione si riunisce mediamente una volta al mese;
- Per interventi particolarmente complessi è possibile chiedere un’audizione in Commissione;
- Le istanze di autorizzazione paesaggistica devono essere inoltrate in ogni caso al Comune dove sono previsti i lavori. E’ compito del Comune trasmettere la documentazione necessaria alle valutazioni della Commissione;
- Nella sezione sottostante relativa alla “modulistica” sono raccolte anche le indicazioni per la corretta presentazione delle istanze.
Modulistica
a) Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica:
1a. la domanda in bollo deve essere presentata al Comune
sede dell’intervento in progetto, con allegati di rito in 5 copie - (Il
comune provvederà a richiedere il parere alla Commissione allegando parte
della documentazione prodotta).
Documentazione da allegare alla domanda in 5 copie:
1. Relazione paesaggistica resa ai sensi del DPCM
12/12/2005 (di tipo ordinario o semplificato in funzione della tipologia
d’intervento, come previsto dall’accordo Regione-Soprintendenza del
27/06/2007);
2. Progetto architettonico in scala adeguata
(individuazioni cartografiche, rilievo, progetto, comparativa, dettagli);
3. Elaborato grafico di dettaglio con indicazione dei
materiali di finitura previsti;
4. Relazione tecnica;
5. Documentazione fotografica del bene e del contesto
circostante, con planimetria riportante i punti di ripresa (qualora non
compresa nella relazione paesaggistica);
6. Eventuale simulazione dell’intervento su base
fotografica (rendering computerizzato o manuale), sempre obbligatorio nei
casi di presentazione della relazione paesaggistica ordinaria;
7. In caso di varianti dovrà presentarsi anche copia
dell’Autorizzazione Paesaggistica originaria con una copia del progetto
approvato.
b) Richiesta di Parere di cui al comma 15, art. 49 della L.R. 56/77:
1b. La domanda in carta libera deve essere presentata al
Comune sede dell’intervento in progetto, con allegati di rito in 2 copie -
(Il comune provvederà a richiedere il parere alla Commissione allegando
parte della documentazione prodotta).
Documentazione da allegare alla domanda in 2 copie:
1. Progetto architettonico in scala adeguata
(individuazioni cartografiche, rilievo, progetto, comparativa, dettagli);
2. Elaborato grafico di dettaglio con indicazione dei
materiali di finitura previsti;
3. Relazione tecnica;
4. Documentazione fotografica del bene e del contesto
circostante, con planimetria riportante i punti di ripresa (qualora non
compresa nella relazione paesaggistica);
5. In caso di varianti dovrà presentarsi anche copia del
Parere precedentemente espresso (Comm. 91 bis) con una copia del progetto
approvato.
Per l’espressione del parere di cui al comma 15, art. 49 della L.R. 56/77,
non è richiesta la presentazione della relazione paesaggistica redatta
conformemente al DPCM 12/12/2005.
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